Divorzi

Dal 11 dicembre 2014 le separazioni e i divorzi possono farsi in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile. Il D.L. 132/2014, convertito in legge, ha infatti previsto la possibilità per i coniugi di presentarsi direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile competente per rendere le dichiarazioni relative all’accordo di separazione o di divorzio. 

L’accordo non può contenere riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.

Tale modalità è però applicabile solo nei casi in cui la coppia non abbia figli minori, anche di una sola parte, e non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o affetti da handicap grave (L. 104/92 art. 3). Inoltre con tale modalità la coppia non può disporre condizioni relative a trasferimenti patrimoniali.

Come si fa?

I due coniugi devono presentare entrambi domanda di avvio del procedimento all’Ufficiale di Stato Civile, il quale si attiverà per recuperare la documentazione dai Comuni interessati (estratti dell’atto di nascita e di matrimonio).
Quando i documenti saranno pronti verrà fissato con gli interessati un appuntamento per il rilascio delle dichiarazioni presso l’Ufficio di Stato Civile. E’ prevista la possibilità di fare presenziare all’atto anche un avvocato per parte. 

Il Comune di Urbania è competente a ricevere la dichiarazione

  • il matrimonio è stato celebrato a Urbania ;
  • il matrimonio è stato celebrato all’estero, ma trascritto nei registri di stato civile del Comune di Urbania ;
  • almeno uno dei 2 coniugi è residente a Urbania .

La procedura prevede due distinti momenti, sia nel caso di separazioni, sia nel caso di divorzi:

1) nel giorno fissato dall’appuntamento i coniugi si presentano davanti all’ufficiale di stato civile, eventualmente accompagnati dal loro avvocato, e rendono le dichiarazioni di accordarsi per la separazione o per il divorzio. L’ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni, forma un primo atto che viene iscritto nei registri di matrimonio e invita i coniugi a ricomparire nuovamente ad una certa data (non prima di 30 giorni) per confermare tale volontà;

2) in un secondo momento i coniugi si ripresentano davanti all’ufficiale di stato civile e rendono le dichiarazioni di confermare l’accordo già concluso. Se i coniugi non si presentano alla data prefissata l’accordo non avrà effetti.
E’ prevista la riscossione di un diritto di segreteria pari a Euro 16,00 da esigere al momento dell’accordo.

Cosa Occorre?

  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità

  • Copia conforme all’originale dell’atto di separazione

    per i coniugi che si accordano per il divorzio

Quanto Costa?

16 euro per i diritti fissi di segreteria

Modulistica

torna all'inizio del contenuto