Certificati Anagrafici

L'anagrafe centrale e le delegazioni anagrafiche rilasciano, contestualmente alla richiesta, le seguenti certificazioni:

  • stato di famiglia,
  • certificati cumulativi,
  • cittadinanza italiana,
  • esistenza in vita,
  • stato civile,
  • certificato di residenza,
  • certificato o risultanze di matrimonio, nascita o morte,
  • certificato di vedovanza,
  • godimento diritti politici,

I certificati sono validi 6 mesi.

Tutte queste certificazioni anagrafiche possono essere sostituite dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione. Con il nuovo sistema ANPR è possibile scaricare e stampare autocertificazioni spstitutive delle certificazioni anagrafiche, pre compilata con i dati ufficiali risultanti su ANPR, è sufficente accedere alla pagina servizi al cittadino.
 

NOTA IMPORTANTE

Dal 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla normativa sulla documentazione amministrativa introdotte dall'art. 15 della Legge n. 183 (Legge di Stabilità 2012) del 12 novembre 2011, ciò prevede che le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi NON POSSANO RICHIEDERE ATTI O CERTIFICATI CONTENENTI INFORMAZIONI GIÀ IN POSSESSO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CERTIFICATI sono SEMPRE sostituiti dalle DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ di cui agli artt. n. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; la mancata ricezione delle stesse costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Pertanto le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi operano attraverso l'ACQUISIZIONE D'UFFICIO delle informazioni oggetto delle dichiarazioni, nonchè di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Ammimistrazioni.

Le CERTIFICAZIONI rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide ed utilizzabili SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI e dovranno OBBLIGATORIAMENTE riportare, pena la nullità, la seguente dicitura :
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Tutte le certificazioni sono SEMPRE in marca da bollo (D.P.R. 642/1972) ad esclusione di rari casi di esenzione espressamente previsti dalla legge.

Con la modifica apportata dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazione") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) ANCHE I PRIVATI SONO TENUTI AD ACCETTARE LE AUTOCERTIFICAZIONI.

I privati richiedenti le autocertificazioni potranno poi verificare la veridicità delle dichiarazioni rivolgendosi agli enti pubblici competenti (es. il comune per quanto riguarda residenza, stato di famiglia ecc).

Legalizzazione di fotografie
- E' un certificato rilasciato al momento della richiesta,
- è finalizzato al rilascio di documenti personali da parte di altre amministrazioni (ad esempio la patente internazionale, il porto d'armi)
cosa occorre
L'interessato deve presentarsi presso l'Ufficio con il proprio documento di identità e la fotografia da legalizzare.

Richiesta Certificazioni Storiche
Le certificazioni storiche, cioè riferite a periodi passati, possono essere richieste soltanto all'Anagrafe Centrale e vengono rilasciate entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta.
Anche questi dati possono essere autocertificati evitando così il pagamento del bollo e dei diritti di segreteria.

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