AIRE - Italiani Residenti all'Estero

I cittadini italiani stabilmente residenti all'estero per un periodo di tempo superiore ad un anno, sono iscritti in un particolare schedario anagrafico denominato "Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero". Vengono iscritti all'AIRE, oltre ai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero, anche quelli che già vi risiedono, sia perchè nati all'estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana. Non devono presentare richiesta di iscrizione all'AIRE i cittadini italiani che si recano all'estero per  cause di durata limitata (ad esempio per lavoro stagionale, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, ecc.), ma solamente coloro che intendono fissare all'estero la dimora abituale.

L'iscrizione all'AIRE consente:

- di fruire dei servizi consolari

- di ottenere certificati e Carta di Identità dal Comune di iscrizione

- di esercitare con regolarità il diritto di voto

- di ottenere certificati, Carte di Identità e passaporto dal Consolato nella cui Circoscrizione si è residenti

Dopo l'iscrizione, il cittadino ha l'obbligo di comunicare tutte le variazioni relative  (nascita, morte, matrimonio, cambi di residenza o di abitazione), tramite l'ufficio consolare, che li invierà al comune di iscrizione.

La dichiarazione può essere resa da:

ciascun componente della famiglia per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela

La richiesta può essere presentata o solo all'Ufficio Consolare, una volta all'estero, entro 90 giorni; oppure presso l'Ufficio Anagrafe Centrale (prima di espatriare comunicando l'indirizzo completo di residenza all'Estero) e all'Ufficio Consolare competente un volta all'estero, entro 90 giorni

Quando l'istanza di iscrizione viene presentata direttamente al Consolato è l'ufficio consolare stesso che provvede prontamente ad informare il Comune italiano competente per l'iscrizione in AIRE. La variazione, previa verifica dei requisiti, verrà predisposta dall'anagrafe comunale entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione consolare (mod. CONS01)

Quando la richiesta viene presentata all'ufficio anagrafe prima dell'espatrio, invece, l'ufficio rimane in attesa di ricevere il riscontro del consolato per concludere il procedimento; in mancanza procederà (trascorso 1 anno dalla dichiarazione) alla cancellazione per irreperibilità.

La cancellazione o la variazione di indirizzo AIRE si conclude entro il temine massimo di 2 giorni dalla ricezione della pratica inoltrata dal Consolato competente. La cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta (art. 4 Legge 470/1988) avviene nei termini di legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.470/1988 (AIRE); D.P.R. 323 del 06/09/1989; L. 296/2006, comma 1319

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