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[MERCATI] Ordinanza per sospensione totale del mercato del giovedì

In allegato l'ordinanza n. 24 del 3 aprile 2020 del Sindaco di Urbania per la sospensione del tradizionale mercato settimanale del giovedì.

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che nel capoluogo il giovedì si tiene il mercato settimanale; 

CHE considerato il mercato settimanale, che si svolge il giovedì, per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera o) dell’art. 1 e lett. f) dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,  ed in particolare "l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori".

CHE il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, all’art. 1, vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO di dover adottare, in via  precauzionale, al fine di  prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus; 
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA
- la sospensione immediata dello svolgimento del mercato settimanale del giovedì fino alla data del 13 aprile 2020,  salvo proroga delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19 già emanate e sopra citate. In caso di proroga del termine la sospensione viene automaticamente spostata con riferimento alla nuova scadenza, senza necessità di ulteriore provvedimento sindacale. 

DISPONE
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.urbania.ps.it; 
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell’Unione Alta Valle del Metauro della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza; 
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: 

  • Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino; 
  • Servizio Polizia Municipale dell’Unione Alta Valle del Metauro; 
  • Comando Stazione Carabinieri di Urbania; 
  • ASUR MARCHE Area Vasta n. 1;

AVVERTE
- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento. 

Si ricorda inoltre che per l’anno 2020 la gestione del servizio relativo alle manifestazioni fieristiche sarà effettuata direttamente dall’intestato Ente. Per ogni informazione in merito alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche si prega di far riferimento ai seguenti recapiti:

> Telefono 0722 – 313131 / 313146 / 313175 / 313149
> Mail comune.urbania@provincia.ps.it
> Pec  comune.urbania@emarche.it

In allegato è possibile scaricare l'ordinanza.

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