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Assegno ai nuclei famigliari con almeno 3 figli minori - Anno 2022

COMUNE DI URBANIA

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI

Assegno ai nuclei familiari

con almeno tre figli minori   Anno 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

  • Visto l’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
  • Visto l’art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;
  • Visto che il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha comunicato che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari all’1,9 per cento.

RENDE NOTO

–   la domanda di concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 , deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31/01/2023

–   sono equiparati ai figli gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ai sensi dell’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

–   ai sensi dell’art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all’assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell’art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici e, ai sensi dell’art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, gli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di norme di legge, accordi e direttive UE;

–   l’assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 147,90  mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

–   il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica;

–   il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative all’anno 2022, è pari a euro 8.955,98.

Questo avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Urbania, 20/05/2022

                                                            Il Responsabile del Settore Demografici e Sociali

                                                                          (Dott. Francesco Giampaoli)

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