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[CORONAVIRUS] Ordinanza Ministero della Salute del 16 Agosto: sospensione locali da ballo e obbligo uso mascherina.

I numeri del contagio in Italia sono in crescita e nella giornata di oggi, 16 Agosto 2020, è stata emanata una nuova ordinanza del Ministro della Salute che entra in vigore da domani 17 Agosto 2020. [Leggi Tutto]

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede: 

  1. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.
  2. Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. 

 

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto OBBLIGO dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono SOSPESE le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.


Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

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