Unioni Civili

Per informazioni riguardo la celebrazione dell'unione civile presso il comune si rimanda alle informazioni predisposte per i Matrimoni

Di cosa si tratta

Possono costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o altra unione. 

Chi può fare un'unione civile

Se sei maggiorenne puoi unirti civilmente con una persona maggiorenne del tuo stesso sesso con cui non hai legami adottivi o di parentela, affinità. Entrambe non dovete essere legate da altro matrimonio o unione civile.

Come unirsi civilmente

Per unirti civilmente con una persona devi presentarti insieme a lei davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune prescelto e fare la richiesta di costituzione di unione civile.
L'Ufficiale di stato civile, insieme a voi, sottoscriverà il processo verbale nel quale verrà fissata la data in cui intenderete presentarvi per la costituzione dell'unione.

Nella richiesta dovete dichiarare:

  • di essere maggiorenni e dello stesso sesso;
  • di non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • di non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile;
  • di essere capaci di intendere e volere;
  • di non avere condanne per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte, ai sensi dell'art. 88 del Codice civile;
  • la scelta del regime patrimoniale;
  • la scelta del cognome: è possibile, ma non è un obbligo, scegliere un cognome comune, deciso fra i vostri cognomi, da assumere per la sola durata dell'unione. La persona che modifica il proprio cognome, dichiarerà se sostituirlo con quello scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Per chi non ha la cittadinanza italiana

Se non hai la cittadinanza italiana e vuoi costituire una unione civile in Italia, devi presentare all'Ufficiale di stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del tuo paese dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile.

Se la legge del tuo Stato non riconosce l'unione civile tra persone dello stesso sesso o di istituto giuridico analogo (es. matrimonio) e non puoi produrre il nulla osta, devi presentare un certificato o un altro atto che dimostri che sei di stato libero, o una dichiarazione sostitutiva, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La libertà di stato resta salva quando accertata o acquisita in seguito a un giudicato italiano o riconosciuto in Italia, cioè un provvedimento che non può più essere impugnato.

Diritti e Doveri: Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare  da essa discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Regime patrimoniale: Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

Diritto successorio: Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

Impedimento o nullità: L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

Scioglimento dell’unione: L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

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